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Adempimenti per la fondazione di una compagnia teatrale elencati per ordine di importanza

PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER

LA FONDAZIONE DI UNA COMPAGNIA TEATRALE


Statuto ed Atto Costitutivo:
Coloro che intendono costituire una compagnia teatrale devono redigere ed approvare un Atto Costitutivo ed uno Statuto e depositarli presso l'Ufficio del Registro. Entrambi vanno registrati entro 20 gg. dalla data di costituzione della Compagnia stessa (in bollo). Per impostare un Atto Costitutivo o uno Statuto, nella stessa area "fondare una compagnia", alla voce "documentazione", potete trovare fac-simile di entrambi.
 

Iscriversi alla U.I.L.T.:
Una volta in possesso dello Statuto registrato, si può avanzare la richiesta di iscrizione alla U.I.L.T. utilzzando la procedura presente nel sito "prima iscrizione", compilando il format oppure contattando la Segreteria regionale di appartenenza, la quale invierà i moduli di iscrizione con le quote associative.
 

Assicurazione R.C. ed Infortuni:
Si ottengono in automatico con l'iscrizione alla U.I.L.T. e coprono eventuali rischi per danni a cose o terzi (Responsabilità Civile) e di infortunio (per i tesserati). Copia delle Polizze attualmente in essere alla voce "Assicurazioni".
 

E.N.P.A.L.S. - Ente Nazionale Previdenza per i Lavoratori dello Spettacolo.
Le compagnie iscritte alla U.I.L.T., in quanto amatoriali, e per l'effetto di una Convenzione stabilita con l'E.N.P.A.L.S., non sono tenute a richiedere l'Agibilità all'E.N.P.A.L.S. stessa. Le compagnie che saltuariamente si avvalgono di attori iscritti all'E.N.P.A.L.S. (professionisti) devono versare i contributi previdenziali ove vengano erogati compensi, esulanti il semplice rimborso spese documentato.
 

Obblighi fiscali:
Le compagnie amatoriali sono riconosciute presso le Agenzie delle Entrate come "Enti non commerciali" e tenute ad avere un inquadramento fiscale.

Si ricorda che, per segnalare la costituzione della compagnia e l'attività non commerciale della stessa, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate il Modello EAS (reperibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle Entrate) entro 60 giorni dalla costituzione della compagnia.

Tale modulo può essere trasmesso eclusivamente per via telematica, secondo una duplice modalità:

a) direttamente dalla compagnia vincolata a tale obbligo, attraverso il servizio Entratel (per i soggetti già abilitati), oppure mediante il servizio telematico Internet (per tutti gli altri soggetti).

b) a mezzo intermediari abilitati quali professionisti, associazioni di categoria, C.A.F.

La compagnia che non provvede ad inviare il modello, per ora, non è soggetta ad una multa specifica legata al mancato adempimento, quanto piuttosto al rischio concreto di uno scivolamento nel regime di "commercialità" delle operazioni svolte.

La U.I.L.T. consiglia di aprire presso la S.I.A.E. di riferimento una posizione fiscale secondo "l'Opzione 398" che consente una gestione abbastanza agevole.

La compagnia è tenuta ad un Registro di entrate ed uscite per la registrazione delle fatture di acquisto e vendita e degli scontrini fiscali di acquisto. Le fatture degli spettacoli vanno caricate al 10% d'IVA, quelle relative ad affitto di materiali, corsi di recitazione o altro, vanno caricate al 22% d'IVA. Tutte le fatture (numerate) saranno passate su un apposito Registro IVA MINORI (c/o Buffetti). Ogni trimestre va conteggiata l'IVA incassata dalle fatture degli spettacoli ed il 50% dell'importo va versato in Banca con il mod. F24 entro i 45 gg. dalla scadenza del trimestre (es. genn-febbr-marzo , versare entro il 16 maggio).

Entro il temine stabilito ogni anno va fatta la denuncia dei redditi per gli importi fatturati con versamenti a giugno e novembre (contattare un commercialista specilizzato).

La compagnia deve tenere a livello amministrativo: un Registro dei soci da aggiornare secondo le iscrizioni annuali; un Registro delle Assemblee e dei Direttivi; un Registro dei Materiali tecnici e scenografici (anche immobiliari).

Alla fine di ogni anno va redatto un Bilancio della compagnia (è per la trasparenza interna alla compagnia stessa e non ha valore fiscale).


Rapporti con la S.I.A.E.
Vengono pagati alla S.I.A.E. i diritti relativi a tutte le opere tutelate, teatrali e musicali, purchè non siano trascorsi 70 anni dalla morte dell'autore. I diritti S.I.A.E. vanno pagati dagli organizzatori degli spettacoli. Per i testi di autore straniero i diritti vanno, di riferimento, al traduttore o alla casa editrice. Le compagnie amatoriali sono tenute alla compilazione del modello 116 "Permesso spettacoli e trattenimenti". Sarà buona abitudine di ogni responsabile di compagnia richiedere alla S.I.A.E. (ancor prima di iniziare le prove) se il testo che si vuole mettere in scena abbia un divieto da parte dell'autore o di chi ne cura i diritti.


Per ogni approfondimento consultare il VADEMECUM U.I.L.T. - anno 2005