Statuto
Statuto dell’Associazione
U.I.L.T. - UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
È costituita l’associazione denominata “U.I.L.T. - UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO” con sede in BOLZANO, via Dalmazia n. 30/a (presso Teatro Cristallo), modificabile con delibera del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare sulla costituzione e/o soppressione di eventuali sedi operative.
Articolo 2
L’associazione, impegnata nel campo delle attività culturali e sociali, è per sua natura apartitica e pluralistica e la sua gestione è improntata a criteri di democraticità.
L’associazione non ha fini di lucro.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Base fondamentale dell’attività associativa è il volontariato, inteso come servizio prestato in modo
personale, spontaneo e gratuito.
Articolo 3
La U.I.L.T. si propone di perseguire i seguenti scopi:
- intende raccogliere intorno a sè quelle forze teatrali che, in base all’attività svolta sia a livello nazionale che internazionale, qualifichino l’Associazione sotto il profilo culturale, sociale ed artistico ed affrontino con spirito unitario, sia pure in una democratica e pluralistica diversità ideologica, il tema del rinnovamento del teatro per addivenire a forme di libera espressione artistica;
- in aderenza alle realtà derivanti dai profondi mutamenti verificatisi in ogni settore artistico e culturale, si propone di valorizzare l’attività dei gruppi aderenti con la consapevolezza che qualsiasi espressione artistica deve essere parte integrante della vita dell’uomo.
Per l’attuazione di questi fini la U.I.L.T. intende:
- coordinare il movimento delle associazioni culturali e/o compagnie costituite per la promozione dell’attività teatrale realizzata senza scopi di lucro;
- facilitare lo scambio di spettacoli tra i gruppi associati;
- indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi, partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti;
- facilitare e sostenere l’istituzione di centri di cultura teatrale, scuole e corsi di attività teatrale;
- fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione del teatro;
- tenere i rapporti con le organizzazioni similari in Italia e all’estero;
- intraprendere attività editoriale sia su stampa, sia su supporto audiovisivo, sia su altro mezzo;
- intraprendere ogni attività di promozione culturale a vantaggio dei propri iscritti.
Articolo 4
L’associazione potrà compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali e comunque di supporto per la realizzazione dei fini statutari, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
Articolo 5
La durata dell’associazione è illimitata.
Articolo 6
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea Nazionale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il VicePresidente;
e) il Segretario;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) il Collegio dei Proviri;
h) le U.I.L.T. Regionali.
TITOLO II
I SOCI
Articolo 7
Possono far parte della U.I.L.T., acquisendo la qualità di socio, le associazioni culturali, le compagnie e i gruppi comunque costituiti, sia in forma autonoma che aderenti ad altre organizzazioni culturali e di tempo libero, purchè non in contrasto o concorrenti con la U.I.L.T., che pratichino l’attività teatrale senza farne fonte di reddito.
Potranno aderire alla U.I.L.T., sempre in qualità di soci, anche organismi che associno più gruppi teatrali.
All’atto della domanda i nuovi soci dovranno impegnarsi ad accettare il presente Statuto e ad osservare le norme, i regolamenti, le deliberazioni emanate dall’Assemblea e dagli organi direttivi della Unione.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Unione.
Articolo 8
La domanda di affiliazione, corredata dalla più ampia documentazione possibile circa la struttura e l’attività del gruppo, dovrà essere inoltrata alle U.I.L.T. regionali che hanno facoltà di accetarla o rifiutarla salvo ratifica del Consiglio Direttivo.
Al gruppo richiedente si darà comunicazione scritta della decisione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere ulteriore documentazione.
Il giudizio finale del Consiglio Direttivo è inappellabile e non ha obbligo di motivazione.
Articolo 9
I soci cessano di far parte della U.I.L.T.:
a) per mancato pagamento della quota annuale di affiliazione, entro il termine di chiusura del tesseramento annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
b) per recesso o scioglimento volontario da comunicare con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
c) per decadenza ovvero perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione, certificata dal Consiglio Direttivo;
d) per radiazione per comportamenti che danneggino moralmente e/o materialmente l’associazione.
La decisione di radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta dei consiglieri o delle U.I.L.T. regionali e viene assunta nei confronti di gruppi o compagnie affiliate la cui attività contrasti con gli interessi e i fini della U.I.L.T..
Contro tale decisione di radiazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Articolo 10
Le persone facenti parte dell’associazione culturale e/o compagnia che, a qualunque titolo, cessi di far parte della U.I.L.T. decadono da tutte le cari-che e gli incarichi loro assegnati e sono sostituite dai primi non eletti in lista o, nel caso questo non sia possibile, con nuove elezioni da tenersi alla prima successiva Assemblea Nazionale.
TITOLO III
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 11
L’Assemblea Nazionale è costituita dai delegati dei gruppi regolarmente iscritti alla U.I.L.T..
Ogni delegato viene nominato dall’associazione culturale e/o compagnia di appartenenza.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea Nazionale, con diritto di voto, tutti i delegati delle associazioni culturali e/o compagnie che si trovino in regola con il pagamento della quota di iscrizione.
Ogni associazione culturale e/o compagnia affiliata esprime un voto.
Le associazioni culturali e/o compagnie affiliate, che abbiano impedimenti a partecipare, potranno farsi rappresentare all’Assemblea Nazionale dal delegato di qualsiasi altro gruppo regolarmente iscritto; la delega dovrà essere scritta; ogni delegato non potrà avere più di tre deleghe.
Articolo 12
L’Assemblea Nazionale deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ogni anno, entro il mese di aprile.
Può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ogni volta che questo lo ritenga opportuno, con deliberazione approvata da almeno la metà più uno dei suoi componenti, o su richiesta di un terzo dei gruppi regolarmente iscritti.
In quest’ultimo caso, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria deve essere fatta con un anticipo di almeno trenta giorni a mezzo di lettera, telefax o tramite internet (e-mail) o attraverso la pubblicazione e spedizione del notiziario dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, l’ora e il luogo della riunione.
Le riunioni dell’Assemblea Nazionale sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo una ora, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le decisioni dell’Assemblea Nazionale sono assunte a maggioranza dei voti presenti e/o rappresentati.
Per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei soci.
Per lo scioglimento anticipato dell’Unione, fatte salve le norme di legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.
Articolo 13
Sono compiti dell’Assemblea Nazionale:
a) la possibilità di eleggere il Presidente Onorario dell’Unione, scelto tra persone altamente rap-presentative della Cultura e del Teatro Italiano, che resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo;
b) eleggere, tra le persone componenti le associazioni culturali e le compagnie iscritte quali propri soci, il Presidente Nazionale e sei membri del Consiglio Direttivo che resteranno in carica per un periodo di tre anni;
c) eleggere, tra le persone componenti le associazioni culturali e le compagnie iscritte quali propri soci o, se iscritte ad apposito albo professionale, tra persone esterne all’Unione, il Presidente e due membri del Collegio dei Revisori dei conti che resteranno in carica per un periodo di tre anni;
d) eleggere, tra le persone componenti le associazioni culturali e le compagnie iscritte quali propri soci, i tre membri del Collegio dei Probiviri che resteranno in carica per un periodo di tre anni;
e) deliberare sul bilancio consuntivo dell’associazione relativo all’anno precedente e su quello preventivo dell’anno in corso;
f) deliberare sulle relazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
g) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
h) deliberare su tutti gli argomenti che saranno sottoposti dal Consiglio Direttivo;
i) deliberare sullo scioglimento dell’associazione
l)deliberare su ogni altro argomento venga proposto dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo della U.I.L.T. è composto dal Presidente Nazionale, dai sei membri eletti dall’Assemblea Nazionale tra i componenti dei gruppi iscritti quali propri soci e dai Presidenti o rappresentanti delle U.I.L.T. regionali costituite.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, scegliendo tra i sei membri eletti dall’Assemblea Nazionale, il Vicepresidente e il Segretario.
Le cariche di Presidente Nazionale, Vicepresidente e Segretario sono incompatibili con qualsiasi altra carica nazionale e/o regionale.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di tre volte l’anno.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere fatte, con un anticipo di almeno dieci giorni, a mezzo di telefax, telegramma, telefono o tramite internet (e-mail).
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un terzo dei consiglieri salvo per l’elezione del Vicepresidente e del Segretario, per la predisposizione dei bilanci, per l’accettazione di dimissioni, per le quali è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Articolo 16
I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:
a) attuare le delibere dell’Assemblea Nazionale;
b) deliberare sull’ammissione e sulla radiazione dei soci;
c) fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l’esecuzione stessa;
d) deliberare sulle relazioni e sulle proposte del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo;
e) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuali dell’associazione;
f) assumere qualsiasi decisione in merito ad eventuali acquisti o cessioni di beni, anche immobiliari;
g) provvedere all’accettazione di eventuali donazioni;
h) procedere all’assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione;
i) stabilire l’importo delle quote annue di associazione;
j) deliberare in merito ad eventuali giudizi attivi e passivi;
k) determinare eventuali rimborsi spese agli organi dell’associazione;
l) esercitare i poteri di iniziativa e controllo sulle U.I.L.T. Regionali in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del presente statuto.
TITOLO V
IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE
E IL SEGRETARIO
Articolo 17
Il Presidente è eletto dall’Assemblea Nazionale nel proprio seno, secondo le modalità previste, e resta in carica per tre anni.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Ha la firma e la rappresentanza della U.I.L.T. di fronte a terzi, in sede giuridica ed amministrativa.
Su delibera dell’organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.
In caso di urgenza ha la facoltà di esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica dell’organo stesso nella sua prima successiva riunione.
Il Presidente ha il potere di firma, congiuntamente a quella del Segretario, per l’apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali; per la loro gestione ordinaria la firma può essere disgiunta; per la loro gestione straordinaria la firma deve essere congiunta.
Articolo 18
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i sei membri eletti dall’Assemblea Nazionale e resta in carica tre anni.
Il Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni compreso il potere di firma, congiuntamente a quella del Segretario, per l’apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali; per la loro gestione ordinaria la firma può essere disgiunta; per la loro gestione straordinaria la firma deve essere congiunta.
Articolo 19
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i sei membri eletti dall’Assemblea Nazionale e resta in carica tre anni.
Il Segretario ha il compito di gestire l’associazione curando il disbrigo degli affari ordinari e comunque ogni altro compito demandato dal Presidente o non previsto dal presente Statuto come competenza di altri organi.
In particolare, compiti del Segretario sono:
a) compilare e divulgare ai soci i verbali del Consiglio Direttivo;
b) coordinare le comunicazioni interne all’associazione per le U.I.L.T. regionali o direttamente per i soci;
c) tenere aggiornati gli elenchi dei soci;
d) curare la contabilità dell’associazione relazionandone periodicamente al Consiglio Direttivo.
Il Segretario può avvalersi di collaborazioni anche esterne al Consiglio Direttivo per lo svolgimento dei propri compiti.
Il Segretario ha il potere di firma, congiuntamente a quella del Presidente o del Vicepresidente, per l’apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali; per la loro gestione ordinaria la firma può essere disgiunta; per la loro gestione straordinaria la firma deve essere congiunta.
TITOLO VI
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 20
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri che possono essere eletti anche tra persone non associate alla U.I.L.T. se iscritte ad apposito albo professinale.
L’Assemblea elegge il Presidente del Collegio e due Revisori dei conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tre anni.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con
qualsiasi altra carica in seno all’associazione.
I Revisori dei Conti hanno l’obbligo di vigilare sulla gestione finanziaria della U.I.L.T. e di riferirne al Consiglio Direttivo e all’Assemblea Nazionale.
Il Presidente del Consiglio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; in caso di impedimento, può delegare un altro membro del Collegio.
Compiti dei Revisori dei Conti sono:
a) l’esame dei bilanci e dei conti consuntivi, sui quali devono presentare una relazione ad uso dell’Assemblea Nazionale;
b) il controllo sulla tenuta contabile e sullo andamento dell’amministrazione in genere.
TITOLO VII
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 21
L’Assemblea Nazionale elegge il Collegio dei Provibiri, composto di tre membri scelti tra i delegati delle associazioni culturali e/o compagnie iscritte all’Unione.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica per tre anni.
La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all’associazione.
Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente del Collegio.
Tutte le eventuali controversie tra i soci relative al rapporto associativo o tra i soci e l’Unione ed i suoi organi saranno demandate a detto Collegio dei Probiviri che assumerà le relative decisioni definitive ed inappellabili, salvo i diritti garantiti dalla Costituzione.
TITOLO VIII
LE U.I.L.T. REGIONALI
Articolo 22
In ogni regione ove siano iscritte quali soci almeno tre compagnie può essere costituita la U.I.L.T. regionale che concorre al raggiungimento dei fini statutari dell’Unione.
Ogni U.I.L.T. regionale adotta uno statuto, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà pronunciarsi in ordine alla conformità degli statuti regionali ai principi fondamentali dello statuto nazionale ed, in particolare, dovrà verificare la presenza dei seguenti requisiti:
- assenza dei fini di lucro;
- finalità non contrarie a quanto disposto dagli articoli n. 2, 3, 28, 29 e 30 del presente Statuto;
- democraticità interna.
Avverso alla decisione del Consiglio Nazionale è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Lo statuto regionale potrà prevedere l’articolazione in sezioni provinciali e/o zonali che gestiscano la loro funzionalità con semplici e democratici regolamenti interni.
Articolo 23
Il Consiglio Direttivo Nazionale può, per accertate difficoltà nella costituzione o nella gestione di una U.I.L.T. regionale, accorpare più regioni territorialmente contigue, determinando la costituzione di una U.I.L.T. interregionale. La U.I.L.T. interregionale è regolata dalle stesse norme ed ha le stesse funzioni della U.I.L.T. regionale.
La U.I.L.T. interregionale, qualora venissero a realizzarsi le condizioni per la costituzione delle singolo strutture regionali, può essere sciolta per fare posto alle nuove U.I.L.T. regionali.
Articolo 24
Il Consiglio Direttivo può nominare un “Commissario” affidandogli l’incarico di espletare le for-malità per la costituzione di una U.I.L.T. regiona-le e l’incarico di rappresentare, senza diritto di voto, tale regione all’interno del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di revocare l’incarico.
Articolo 25
Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora lo ritenga necessario, può convocare l'Assemblea dei gruppi iscritti in una regione, al fine di verificarne i metodi gestionali.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può altresì dichiarare la decadenza degli organi dirigenti di una Regione, con conseguente nomina di un Commissario, qualora verifichi gravi difformità tra la gestione della U.I.L.T. regionale e i principi dello Statuto Nazionale.
Il Commissario avrà l'incarico di espletare gli adempimenti necessari per il funzionamento della U.I.L.T. Regionale e di curare il ripristino della regolarità della gestione.
Il Commissario ha l'obbligo di procedere a nuove elezioni per gli organi statutari entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 26
I Presidenti delle U.I.L.T. regionali devono essere democraticamente eletti dall’assemblea dei soci della loro regione e rappresentano la U.I.L.T. regionale nel Consiglio Direttivo e nei rapporti con le istituzioni locali.
I Presidenti delle U.I.L.T. regionali sono membri del Consiglio Direttivo e durano in carica per eguale periodo di tempo del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento a partecipare al Consiglio Direttivo, i Presidenti delle U.I.L.T. regionali possono delegare un membro del Consiglio Regionale.
TITOLO IX
CENTRO STUDI U.I.L.T.
Articolo 27
È costituito, al fine di valorizzare l’attività dell’Unione, il “Centro Studi U.I.L.T.”.
Suoi compiti sono:
a) promuovere attività di formazione (stage, laboratori, ecc.) per i propri associati, col coinvolgimento di esperti interni ed esterni all’Unione;
b) intraprendere iniziative (convegni, seminari, tavole rotonde, ecc.) che alimentino il confronto ed il dibattito, sulle tematiche del Teatro di base, all’interno e all’esterno dell’Unione, sollecitando, altresì, la presenza delle forze più vive della cultura italiana ed internazionale;
c) predisporre iniziative, anche in accordo con altri settori della vita del Paese, volte a sottolineare gli aspetti umani e culturali di personalità, di organizzazioni, di gruppi teatrali particolarmente distintisi nella qualificazione del Teatro di base in ambito nazionale e/o internazionale.
L’attività di cui sopra è realizzata in accordo con il Consiglio Direttivo e il Presidente dell’Unione.
Il Centro Studi U.I.L.T. è diretto da un Comitato.
I componenti di detto Comitato, presieduto da un Direttore, sono nominati, anche tra non soci, dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo provvederà, altresì, a disciplinare il funzionamento del Centro Studi con apposito regolamento.
Al finanziamento del Centro Studi U.I.L.T. provvedono gli organi dell’Unione.
L’utilizzazione di contributi da terzi, finalizzati all’attività del Centro stesso, dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.
TITOLO X
FINANZE E PATRIMONIO
Articolo 28
Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili.
Articolo 29
La durata dell’esercizio finanziario è dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Prima del 31 Ottobre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote di associazione per l’anno successivo.
Fino all’approvazione del bilancio preventivo da parte dell’Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio della gestione.
Alla fine di ciascun esercizio ed entro il primo trimestre di quello successivo il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entrambi da presentare all’Assemblea Nazionale.
Articolo 30
Il rendiconto economico-finanziario comprende lo esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo si riunisce entro il 31 Marzo di ogni anno per la predisposizione del rendiconto economico-finanziario da sottoporre alla Assemblea Nazionale.
Il rendiconto economico-finanziario deve essere presentato per la sua approvazione dal Consiglio Direttivo all’Assemblea Nazionale entro il 30 Aprile di ogni anno.
Il rendiconto economico-finanziario deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'Assemblea Nazionale convocata per la approvazione, a disposizione di tutti i componenti delle associazione culturali e/o conpagnie associate che abbiano interesse alla sua lettura.
Il rendiconto economico-finanziario, redatto in conformità alle scritture contabili tenute dalla associazione, deve esprimere in maniera chiara la situazione economica e finanziaria della associazione ed il volume delle attività istituzionali e commerciali poste in essere durante l’esercizio sociale.
Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall’Assemblea Nazionale ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea e viene pubblicato sul notiziario dell’associazione o inviato ai soci.
Articolo 31
In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea Nazionale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di utilitá sociale conformi ai fini istituzionali dell’associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e/o D.P.C.M. 26 settembre 2000, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 32
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si adottano le norme di legge che regolano la materia.
Articolo 33
Il presente Statuto, nella formulazione definitiva approvata con il voto unanime dei delegati della Assemblea Nazionale strordinaria della U.I.L.T., entra ipso facto in funzione con l’approvazione di cui sopra, in sostituzione del precedente Statuto.
Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, da effettuarsi a cura della Segreteria Nazionale, sono ininfluenti rispetto all’immediata applicazione del presente Statuto.
Il presente Statuto, sin qui scritto in 28 (ventotto) pagine, approvato dall’Assemblea Nazionale della U.I.L.T. - Unione Italiana Libero Teatro riunita in data 09 gennaio 2005, presso la Sala Convegni dell’ Hotel Waldorf Palace in via Gran Bretagna, 10 Cattolica (Rimini), con voto unanime delle 60 (sessanta) associazioni e/o compagnie presenti e/o rappresentate, su numero 66 (sessantasei) aventi diritto di voto alla data di svolgimento dell’Assemblea, annulla e sostituisce il precedente Statuto approvato dall’Assemblea Nazionale dell’Unione Italiana Libero Teatro (U.I.L.T.) riunita in data 30 novembre 2003.
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